Il proprietario di un rudere aveva presentato una pratica di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un bar/gelateria. L’intervento prevedeva la demolizione e ricostruzione del rudere.
Veniva rilasciata l’autorizzazione paesaggistica dal Comune, che, in un secondo momento, veniva annullata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
Pertanto il proprietario proponeva ricorso al Tar della Campania, che però lo rigettava.
Il ricorrente a questo punto si appellava al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5106 del 5 dicembre 2016 si esprime sull’appello proposto.
Il proprietario sostiene che la demolizione e ricostruzione di un rudere debba essere considerato come intervento di ristrutturazione edilizia. L’intervento di demolizione e ricostruzione rappresenta un’incisiva forma di recupero di preesistenze, assimilabile alla ristrutturazione edilizia.
Tale intervento prevede la pressoché fedele ricostruzione di un fabbricato rispetto a quello esistente.
Secondo il ricorrente, infatti, è possibile risalire all’originaria consistenza del manufatto e quindi ricostruirlo con le stesse iniziali caratteristiche.
Il Consiglio di Stato, con riferimento a pregresse sentenze in Giurisprudenza, chiarisce che l’attività di demolizione e ricostruzione di un rudere deve essere invece considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione, in quanto il rudere ha perduto i caratteri dell’entità urbanistico-edilizia originaria, sia in termini strutturali che funzionali.
È inutile risalire all’originaria consistenza dell’edificio, considerato che quest’ultimo non esiste più come entità edilizia nell’attualità e quindi la sua ricostruzione si deve configurare, comunque, come una nuova costruzione.
Inoltre non è possibile attuare, come richiesto dall’appellante, l’art. 7, comma 8-bis, della legge regionale Campania n. 19 del 2009, secondo cui:
“È consentito il recupero edilizio […] in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi, purché sia comprovata la preesistenza […] nonché la consistenza e l’autonomia funzionale, con obbligo di destinazione del manufatto ad edilizia residenziale […]”.
La norma non è applicabile al caso di specie, in quanto l’immobile oggetto della presente controversia non viene ricostruito in sito (ma è delocalizzato rispetto all’originaria aria di sedime) ed inoltre non è destinato ad edilizia residenziale, ma a bar/gelateria.
Pertanto il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dal proprietario del rudere. Viene confermata la sentenza del Tar e dunque annullata l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune.